“TERZIARIO” IN LOMBARDIA… QUALE ELEVATORE?

REV 1 - 9 marzo 2026

Abbiamo già affrontato, con una precedente informativa (vedi QUI), il tema degli elevatori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in fabbricati residenziali in Lombardia. Ora ci occupiamo di tutti i casi diversi dal contesto residenziale che definiamo per semplicità come “terziario”.

Le norme di riferimento sono sempre il D.M. 236/89 (decreto nazionale) e la L.R. 6/89 (legge regionale Lombardia).

In merito al campo di applicazione, con particolare riferimento alla tipologia di intervento edilizio, vale quanto già detto per il caso residenziale; di seguito riassumiamo per tratti essenziali:
• entrambe le norme si applicano sia alle nuove edificazioni sia ai fabbricati esistenti;
• il solo l’inserimento di un elevatore, interno o esterno che sia, in un fabbricato esistente si configura come un intervento di manutenzione straordinaria;
• nel D.M. 236/89 si definiscono genericamente “ristrutturazioni” tutti gli interventi sul patrimonio esistente e dunque l’installazione di un elevatore è comunque una “ristrutturazione” nell’accezione sottintesa dal D.M. 236/89;
• la L.R. 6/89 si applica, ai fabbricati esistenti, anche in caso si sola installazione di impianto elevatore (si parla espressamente di “manutenzione straordinaria”).

DM 236/89 art. 8.1.12:
“[…]
a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
- porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
[…]
c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'istallazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
[…]”.


LR 6/89 art. 5.3.3 dell’allegato alla Legge:
“[…] In tutti gli edifici, di cui alle lett. a), c), f), g) dell'art. 5 della Legge con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti dimensioni e caratteristiche:
- una lunghezza di m 1,50 ed una larghezza di m 1,37;
- avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm 90. […]”.


Ora abbiamo gli elementi essenziali per riassumere di seguito quali sono le prescrizioni che il Legislatore ha stabilito:
1) non esiste un numero minimo di piani fuori terrà al di sotto del quale non è obbligatorio il rispetto delle prescrizioni (differenza sostanziale rispetto al caso residenziale);
2) la LR 6/89 prevale, sia in termini di ambito di applicazione sia in termini di richieste dimensionali, sul DM 236/89: dunque l’impianto per il “terziario” in Lombardia, nel caso di unico accesso in cabina o accessi opposti, è un ascensore con cabina netta interna da 137x150 cm (con accessi adiacenti diventa 150x150 cm) e porte automatiche a scorrimento laterale con passaggio netto da 90 cm;
3) Le dimensioni minime vanno certamente sempre rispettate per le nuove costruzioni;
4) nei contesti esistenti, l’installazione di ascensori di dimensioni inferiori, o eventualmente di piattaforme elevatrici, è subordinata al rilascio di opportune deroghe che devono essere adeguatamente motivate.

Di seguito una tabella riassuntiva delle dimensioni principali degli impianti (ingressi singolo o opposti):

Tipo di contesto D.M. 236/89 L.R. 6/89
Nuova costruzione Cabina 110x140 cm e porte automatiche da 80 cm (sul lato corto) Cabina 137x150 cm e porte automatiche (a scorrimento laterale) da 90 cm (sul lato corto)
Edificio esistente Cabina 80x120 cm e porte automatiche da 75 cm (sul lato corto), ove non sia possibile installare una cabina di dimensioni superiori (art. 8.2.12 comma C) Cabina 137x150 cm e porte automatiche (a scorrimento laterale) da 90 cm (sul lato corto)


Una volta tanto, tutto abbastanza semplice… ;-)

Ciò detto, consigliamo sempre di condividere preventivamente gli aspetti procedurali (tipo di intervento e di pratica) e il contenuto del progetto con l’Ufficio Tecnico del Comune territorialmente competente… non è inconsueto inciampare in “prassi”, anche di tipo interpretativo (alcune discutibili), che collidono con quella che è la rigorosa lettura delle norme testé presentate. Meglio sempre tentare di approfondire e di chiarire prima con la P.A.

Questo è quanto, se avete dubbio o casi specifici QUI trovi un form da compilare per contattarci.

A presto!