Residenziale privato in Lombardia…
Quale elevatore?

16 novembre 2017 (aggiornamento del 23 maggio 2024)

Si sa!... il Legislatore italiano è spesso causa di confusione e fraintendimenti… e frequentemente lascia ampi “spazi interpretativi” nei quali ogni soggetto (Amministrazioni Pubbliche, Professionisti e singoli Cittadini) si esercita alla ricerca della “soluzione” più comoda o più conveniente che talvolta può condurre a contenziosi di varia natura.

In materia di abbattimento barriere architettoniche, con particolare riferimento agli elevatori per i contesti residenziali, la “matassa” è infatti complessa, ma non impossibile da dipanare… di un certo grado di complessità non si può comunque fare a meno nel nostro Paese! :-D

Vediamo insieme, in pochi essenziali passaggi, gli aspetti principali da tenere presenti quando si deve individuare la corretta tipologia di elevatore per un edificio residenziale, con una specifica attenzione agli interventi sul patrimonio esistente.

Le norme di riferimento in Lombardia sono due: il D.M. 236/89 (che da attuazione alla L 13/89) e la L.R. 6/89 (dispositivo regionale che può essere considerato il “rinforzino” lombardo alla norma nazionale).

Chiariamo subito un primo aspetto: entrambe le norme si applicano sia alle nuove edificazioni sia ai fabbricati esistenti. In relazione a questa ultima categoria, va fatta una importante distinzione che passa attraverso la corretta definizione della tipologia di intervento edilizio, così come categorizzati dall’art. 3 del DPR 380/01 (che ha sostituito il vecchio all’art. 31 della L 457/78 in vigore ai tempi dell’emanazione delle norme sull’abbattimento barriere architettoniche):

“[…]
a) "interventi di manutenzione ordinaria" […];
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. […]. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso […];
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo" […];
d) "interventi di ristrutturazione edilizia" […];
e) "interventi di nuova costruzione" […];
f) "interventi di ristrutturazione urbanistica"
[…]".
(enfasi aggiunta)

Si consideri a questo punto che, il solo l’inserimento di un elevatore, interno o esterno che sia, in un fabbricato esistente si configura come un intervento di manutenzione straordinaria.

Di seguito ci occuperemo esclusivamente di questa categoria di interventi, che sono peraltro quelli più ricorrenti. Verifichiamone dunque i campi di applicazione.

Il D.M. 236/89 si applica (art. 1)
“[…]
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
[…]”.
(enfasi aggiunta)

Una prima osservazione importante riguarda il termine “ristrutturazione” di cui al punto 3): nel D.P.R. 380/01 tale espressione, come già visto, individua interventi molto specifici (rif. ristrutturazione edilizia) e dunque il D.M. 236/89 sembrerebbe non applicarsi agli interventi di installazione di elevatori in contesti esistenti che, come visto, sono “manutenzioni straordinarie”. In realtà, o meglio nella prassi consolidata, non è così: infatti nel D.M. 236/89 si definiscono genericamente “ristrutturazioni” tutti gli interventi sul patrimonio esistente e dunque l’installazione di un elevatore è comunque una “ristrutturazione” nell’accezione sottintesa dal D.M. 236/89.

Proseguiamo con la L.R. 6/89 la quale sancisce che (art. 13 comma 1)
“[…]
le prescrizioni dell’allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica
[…]”

e ancora (art. 13 comma 2)
“[…]
Le prescrizioni di cui ai nn. 2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 7. dell’allegato si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse
[…]”.
(enfasi aggiunta)

Il citato punto 5 dell’allegato contiene la seguente sottosezione: “5.3 Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori Impianti speciali”.

Dunque, in modo può chiaro rispetto al D.M. 236/89, pure la L.R. 6/89 si applica, ai fabbricati esistenti, anche in caso si SOLA installazione di impianto elevatore (ancora una volta “manutenzione straordinaria”).

E’ a questo punto necessaria una breve precisazione sul “titolo” del Titolo II della L.R. 6/89 che contiene il succitato art. 13: “DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(enfasi aggiunta). A prima vista l’intera sezione non riguarderebbe l’edilizia privata (rif. “PUBBLICA”), ma chiaramente non può essere così: l’aggettivo “pubblica” va inteso come “anche pubblica” o “pubblica e privata”, perché diversamente l’intera norma non sarebbe in alcun modo applicabile all’edilizia privata e ciò andrebbe in palese contrasto con la finalità del dispositivo, con la prassi consoidata e con le intenzioni del Legislatore che, ancora una volta, mantiene viva la ns attenzione inserendo qua e là alcuni “trabocchetti”. :-|

Chiaramente nel caso di nuove edificazioni non c’è alternativa… se ricorrono le condizioni di applicabilità di una o di entrambe le norme (vedremo di seguito quali sono) non c’è alcuna possibilità di deroga: si applicano le norme in modo puntuale e basta!
Nella tabella di seguito sono riassunti i campi di applicazione delle 2 norme in relazione al tipo di intervento edilizio:


Intervento edilizioD.M. 236/89L.R. 6/89
Manutenzione ordinariaNon applicabileNon applicabile
Manutenzione straordinariaDa applicareDa applicare
Restauro e risanamento conservativoCaso non citato esplicitamente: non applicabileDa applicare
Ristrutturazione ediliziaDa applicareDa applicare
Nuova costruzioneDa applicareDa applicare
Ristrutturazione urbanisticaDa applicare (per assimilazione con la ristrutturazione edilizia)Da applicare
(in grassetto i casi più ricorrenti)


Nel caso di interventi su edifici esistenti (tutte le tipologie), è invece contemplata la possibilità di ottenere delle deroghe in relazione alla situazione dello stato di fatto che in molti casi non consente di installare impianti perfettamente aderenti alle prescrizioni: chiaramente le richieste di deroga devono essere circostanziate da oggettive problematiche tecniche.

A questo punto va ricordato che, da molti anni, sul mercato sono disponibili impianti di elevazione “ibridi”... non sono né “montacarichi”, né “ascensori”, né “montapersone”, né “miniascensori” (i nomignoli utilizzati sono i più vari)… sono solo piattaforme elevatrici collaudate a Direttiva Macchine e non a Direttiva Ascensori… ecco perché non sono ascensori!

Non ci soffermeremo su questa categoria di impianti, alla quale dedicheremo in futuro uno specifico approfondimento, ma chiariamo solo che, qualora siano applicabili le norme sopra, non è possibile “scegliere liberamente” di installare una piattaforma elevatrice anziché un ascensore! Più nello specifico, nel caso di non applicabilità del DM 236/89 e della LR 6/89 o di impossibilità oggettiva di rispettare integralmente le norme (deroghe), la musica cambia: infatti in queste circostanze è assolutamente possibile, e spesso auspicabile, “cabrare” su questi impianti che sono una brillante ed efficiente soluzione a problemi concreti e molto ricorrenti. Ricapitolando, le piattaforme elevatrici sono da prevedere solo in sub ordine agli ascensori.

Ultima digressione sulle piattaforme elevatrici: come già detto, sia il D.M. 236/89 sia la L.R. 6/89 accennano a questi impianti tra le opzioni disponibili in caso di difficoltà estreme, limitandone peraltro moltissimo il campo di applicazione. Nel 1989, quando furono concepite le 2 norme, le piattaforme elevatrici erano impianti “eroici” che alcuni operatori “assemblavano” senza specifici riferimenti normativi. Oggi esistono precisi regolamenti per la progettazione, la produzione, l’installazione e la manutenzione di questi impianti, che sono marchiati CE e che superano abbondantemente, ed in piena sicurezza, i limiti imposti al tempo dalle norme in questione (che sono dunque ampiamente superati).

Torniamo a noi e vediamo nel dettaglio quali sono gli altri requisiti di applicazione, oltre a quelli già visti relativi alla tipologia di intervento, del D.M. 236/89 e della L.R.6/89, che, in particolare, sono riferiti al numero di piani dell'edificio (nuovo e esistente).

Il D.M. 236/89 all’art. 3.2. dice: “[…] L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. […]”.

La LR 6/89 all’art. 5.3.3 dell’allegato dice: “[…] Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l’accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore […]”.

Notiamo innanzitutto che si parla appunto in entrambi i casi di ascensore e non di piattaforma elevatrice.

Ma vediamo meglio i campi di applicazione con una semplice tabella di esempio:


PianiApplicazione D.M. 236/89Applicazione L.R. 6/89
PT/P1°/P2°NONO
PT/P1°/P2°/P3°SISI
-1/PT/P1°NONO
-2/-1/PT/P1°SINO
-2/-1/PT/P1°/P2°SINO


Ora vediamo quali sono le richieste dimensionali (per cabina e porte) delle 2 norme nel caso di nuove costruzioni e di interventi sull’esistente (nei casi in cui le norme sono applicabili, come visto in precedenza). Anche in questo caso usiamo una semplice tabella:

Tipo di contestoD.M. 236/89L.R. 6/89
Nuova costruzioneCabina 95x130 cm e porte automatiche da 80 cmCabina 95x130 cm e porte automatiche (a scorrimento laterale) da 85 cm
Edificio esistenteCabina 80x120 cm e porte automatiche da 75 cm, ove non sia possibile installare una cabina di dimensioni superiori (art. 8.2.12 comma C). Cabina 95x130 cm e porte automatiche (a scorrimento laterale) da 85 cm


Si nota subito che la L.R. 6/89 non discrimina l’esistente dalla nuova costruzione e che il D.M. 236/89, per gli edifici esistenti, auspica comunque l’installazione, ove possibile, di cabine e porte di dimensioni superiori ai minimi prescritti.

Ora mettiamo insieme le 2 tabelle sopra per ottenere la nostra “Stele di Rosetta” per l’edilizia residenziale in Lombardia.

Partiamo dalle nuove costruzioni:

PianiD.M. 236/89L.R. 6/89
PT/P1°/P2°Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatriceNessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice
PT/P1°/P2°/P3°Si applica la L.R. 6/89 perché richiede cabina e porte più grandiAscensore con cabina 95x130 cm e porte a scorrimento laterale da 85 cm
-1/PT/P1°Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatriceNessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice
-2/-1/PT/P1°Ascensore con cabina 95x130 cm e porte automatiche da 80 cmFuori dai requisiti richiesti per l’applicazione della norma, si applica il D.M. 236/89
-2/-1/PT/P1°/P2°Si applica la L.R. 6/89 perché richiede cabina e porte più grandiAscensore con cabina 95x130 cm e porte a scorrimento laterale da 85 cm


E questo di seguito è il quadro per gli edifici esistenti (per le tipologie di intervento edilizio nel contesto delle quali vanno rispettate le norme):

PianiSe da applicare D.M. 236/89Se da applicare L.R. 6/89
PT/P1°/P2°Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatriceNessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice
PT/P1°/P2°/P3°Si applica la L.R. 6/89 perché richiede cabina e porte più grandiAscensore con cabina 95x130 cm e porte a scorrimento laterale da 85 cm
-1/PT/P1°Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatriceNessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice
-2/-1/PT/P1°Ascensore con cabina minima 80x120 cm e porte automatiche minimo da 75 cmFuori dai requisiti richiesti per l’applicazione della norma, si applica il D.M. 236/89
-2/-1/PT/P1°/P2°Si applica la L.R. 6/89 perché richiede cabina e porte più grandiAscensore con cabina 95x130 cm e porte a scorrimento laterale da 85 cm


Come già detto, su questa ultima categoria (edifici esistenti) sono comunque consentite deroghe di vario genere se opportunamente motivate e richieste (ad esempio piattaforma elevatrice al posto dell’ascensore, una o più dimensioni sotto il minimo prescritto, porte semi-automatiche o manuali ecc.).

Ciò detto, consigliamo sempre di condividere preventivamente gli aspetti procedurali (tipo di intervento e di pratica amministrativa) e il contenuto del progetto con l’Ufficio Tecnico del Comune territorialmente competente… non è inconsueto inciampare in “prassi”, anche di tipo interpretativo e molto discutibili, che collidono con quella che è la lettura delle norme testé presentata. Meglio sempre tentare di approfondire e di chiarire prima con la P.A.

Questo è quanto, se avete dubbio o casi specifici da sottoporci QUI trovate un form da compilare per contattarci.

A presto!